Strumenti della Sorveglianza Sanitaria

La sorveglianza sanitaria in azienda

SORVEGLIANZA SANITARIA

La sorveglianza sanitaria in azienda si attua principalmente attraverso:

 

  1. La cartella sanitaria e di rischio
  2. Accertamenti sanitari specialistici
  3. Giudizio di idoneità.

 

L’art. 15 del D.Lgs. 81/08 elenca tra le misure di tutela della salute sui Luoghi di Lavoro:

  1. Il controllo sanitario dei lavoratori;
  2. L’allontanamento del lavoratore dall’esposizione al rischio per motivi sanitari inerenti la sua persona e, ove possibile, modifica della mansione.

Queste due fondamentali misure sono verificate dalla sorveglianza sanitaria, effettuata dal medico competente.

L’Art. 18, c.1 lett a), del D.Lgs. 81/08 obbliga, in tutti i casi previsti dal decreto, il Datore di Lavoro a nominare il medico competente per attivare la sorveglianza sanitaria e per tutti gli ulteriori adempimenti previsti, tra i quali collaborare nella valutazione dei rischi ed essere presente alla riunione periodica.

L’Art. 41 (sorveglianza sanitaria) indica in quali casi deve essere attuata la sorveglianza sanitaria:

Nei casi previsti dalla normativa vigente, nonché dalle indicazioni fornite dalla Commissione consultiva;
Qualora il lavoratore ne faccia richiesta e la stessa sia ritenuta dal medico competente correlata ai rischi lavorativi;
In ogni caso ne venga individuata la necessità dall’esito della valutazione dei rischi.

Quest’ultimo punto è stato sottolineato anche dal D.Lgs. 106/09, e da successive interpretazioni giurisprudenziali in materia.

Gli adempimenti relativi alla sorveglianza sanitaria vengono demandati al datore di lavoro (art. 2, comma 1, lettera b) del D.Lgs.81/08) che viene identificato come il soggetto titolare del rapporto di lavoro con il lavoratore o il soggetto che ha la responsabilità dell’organizzazione stessa o dell’unità produttiva in quanto esercita i poteri decisionali e di spesa.
Tutto ciò deve essere individuato nel documento di valutazione dei rischi.